Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE".
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non più solo allo sportello comunale, ma anche:
- per raccomandata
- per fax
- per via telematica.
La via telematica comprende varie possibilità in ordine alle modalità di presentazione:
- che la dichiarazione sia sottoscritta digitalmente;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della CIE, della carta nazionale dei servizi, o in ogni caso con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da *.
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come già avviene ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate".
Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi due giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato e l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al comune di Pescantina dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:
INDIRIZZO POSTALE (invio a mezzo raccomandata)
Comune di Pescantina - Ufficio Anagrafe
Via Madonna n.49
FAX: 0457152725
E-MAIL semplice: anagrafe@comune.pescantina.vr.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: pescantina.vr.@cert.ip-veneto.net
PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO
Uffici Demografici, via Ponte n.7
Orario di apertura al pubblico
lunedì martedì mercoledì venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
sabato dalle ore 8.30 alle 12.00
Telefono 0456764201-202-203-204